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Si riporta il testo di una importante sentenza della cassazione:
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE
1
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -
Dott.
SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott.
DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -
Dott.
LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -
Dott.
nazzicone Loredana - Consigliere -
ORDINANZA
sul
ricorso 17518-2016 proposto da:
C.G.,
in qualita' di titolare dell'omonima impresa individuale (PI.
(OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;
-
ricorrente -
contro
TRIBUNALE
CIVILE FORLI';
-
intimato -
avverso
il decreto del TRIBUNALE di FORLI', R.G. 423/2016, depositato il
08/06/2016;
udita
la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
che:
C.G.
ha proposto ricorso per due motivi, nei confronti del Tribunale di
Forli', contro il decreto dell'8 giugno 2016 con cui detto Tribunale
aveva respinto il suo reclamo contro il diniego della sua istanza
volta alla nomina dell'organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 15
diniego motivato dalla circostanza dell'istituzione presso il
consiglio dell'ordine dei commercialisti di Forli' dell'organismo di
composizione della crisi di cui all'art. 15 citato, comma 1.
Il
Tribunale di Forli' non ha svolto difese.
Il
ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
Il
ricorrente ha dedotto con il primo motivo la violazione dell'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento alla L. n. 3 del 2012, art. 7 e
art. 15, comma 9, assumendo che l'art. 15, comma 9 citata Legge
attribuirebbe al debitore la facolta' di avvalersi di un
professionista o di una societa' di professionisti distinti dagli
organismi di composizione della crisi costituiti ai sensi dei commi 1
e seguenti della medesima disposizione.
Lo
stesso ricorrente ha dedotto con il secondo motivo la violazione
dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in riferimento all'art. 24
Cost., dell'art. 6, par. 1, della CEDU, e della L. n. 3 del 2012,
art. 6 e seguenti, assumendo che la decisione adottata dal Tribunale
gli avrebbe precluso l'accesso alla procedura di cui alla L. n. 3 del
2012.
RITENUTO
che:
Il
Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data
14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata. Il ricorso per cassazione e' inammissibile.
Difatti
esso e' all'evidenza rivolto contro un provvedimento che non ha
natura di sentenza neppure in senso sostanziale, trattandosi
viceversa di decreto inserito nella serie procedimentale volta
all'introduzione del procedimento di composizione della crisi da
sovraindebitamento, decreto mancante dei caratteri della decisorieta'
e della definitivita' (v. in argomento Cass. 1 febbraio 2016, n.
1869, che ha trovato successiva conferma in Cass. 14 marzo 2017, n.
6516).
Cio'
esime dall'aggiungere che la lettura del dato normativo fornita dal
ricorrente, volta a denunciare l'erroneita' del provvedimento
adottato dal Tribunale di Forli', non puo' essere condivisa.
Nel
quadro della disciplina dei procedimenti di composizione della crisi
da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla L.
27 gennaio 2012, n. 3, art. 6 e ss. l'organismo di composizione della
crisi disciplinato dall'art. 15 assume un ruolo centrale, che si
connota non solo per i profili di indipendenza e professionalita'
necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente
carattere di specializzazione giudicata necessaria dal legislatore,
desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di
organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito
registro. Tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si
ammettesse l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni
attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in
alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le
funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio, cui si
riferisce il citato art. 15, comma 9.
Va
da se' che tale disposizione ha da essere riferita ai casi in cui sia
mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi
con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia, il che e' reso manifesto non soltanto
dall'inciso "Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 3", contenuto dello stesso citato comma 9, ma piu' in
generale, dall'art. 7 della stessa legge, il quale esordisce
stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento puo'
proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto "con
l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art.
15", che abbiano "sede nel circondario del tribunale
competente", ossia degli organismi stabilmente costituiti
secondo il richiamato art. 15, il che colloca gli altri soggetti
individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena
indicato.
Nulla
per le spese.
P.Q.M.
dichiara
inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai
sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara
che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13,
comma 1 bis.
Cosi'
deciso in Roma, il 7 luglio 2017.
Depositato
in Cancelleria il 8 agosto 2017
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